Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
La Repubblica viene impegnata ad aiutare, anche con finanziamenti, lo sviluppo della cultura (espressione del talento e della sensibilità umani) e della ricerca scientifica e tecnica (espressione dell’ingegno umano), quali mezzi per contribuire al benessere della società e alla dignità delle persone.
Inoltre, consapevole della bellezza e della ricchezza culturale dell’Italia, la Costituzione chiede di tutelarne il paesaggio e il patrimonio storico: è necessario, quindi, sia conservare i beni d’interesse storico e culturale, sia promuoverne la conoscenza, garantendo a tutti di potervi accedere (si veda il Codice dei beni culturali, d.lgs. 42/2004).
Infine, recependo un principio che era stato già affermato dai giudici, nel 2022 l’ambiente è stato esplicitamente riconosciuto quale “valore costituzionale”, nonché quale limite alle attività economiche inquinanti (si veda l’art. 41 Cost.), e gli animali sono stati esplicitamente individuati quali oggetto di protezione da parte dei pubblici poteri.
Il commento all’articolo è tratto dal libro “Una lettura guidata della Carta costituzionale”, a cura di Alessandro Basilico con la collaborazione di Gherardo Colombo, progettato e pubblicato dalla Fondazione Roberto Franceschi Onlus per le scuole e la cittadinanza.