Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
La Costituzione riconosce l’esistenza di diritti dell’uomo che non possono essere negati dallo Stato (perché considerati preesistenti allo Stato stesso) e che anzi devono essere protetti, perché consentono a ciascuno di sviluppare pienamente la propria personalità. È da notare che si parla di diritti «dell’uomo», non «del cittadino»: anche allo straniero devono essere garantiti i diritti fondamentali.
Inoltre la Carta si mostra consapevole del fatto che l’uomo non è un’isola, ma vive insieme agli altri e con questi intesse varie relazioni, dando vita a gruppi o, nel linguaggio costituzionale, «formazioni sociali» intermedie tra il singolo e lo Stato. Esistono quindi sia diritti delle formazioni sociali (per esempio, la libertà sindacale) sia diritti del singolo al loro interno.
Il gruppo maggiore a cui ogni cittadino appartiene è, naturalmente, quello della Repubblica, intesa come comunità di persone che non solo vivono nello stesso territorio, ma condividono anche un patrimonio comune di storia, cultura e valori. È in quest’ottica che si comprendono i «doveri inderogabili di solidarietà» che legano gli italiani: come, in una compagnia di amici, se c’è qualcuno in difficoltà gli altri non possono restare indifferenti, così nel gruppo-Italia il benessere di tutti passa attraverso la solidarietà nei confronti di coloro che, in quel momento, sono più in difficoltà.
Il commento all’articolo è tratto dal libro “Una lettura guidata della Carta costituzionale”, a cura di Alessandro Basilico con la collaborazione di Gherardo Colombo, progettato e pubblicato dalla Fondazione Roberto Franceschi Onlus per le scuole e la cittadinanza.