Articolo 7 della Costituzione italiana: il commento
Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Lo Stato, da un lato, riconosce alla Chiesa cattolica indipendenza e sovranità (ossia potere di comando) nel suo ambito, che è quello spirituale: il Governo italiano non potrebbe stabilire quale debba essere la giusta interpretazione del Vangelo né scegliere i sacerdoti.
Dall’altro, lo Stato si riserva piena indipendenza e sovranità nel proprio ambito, che è quello della regolazione della convivenza tra le persone che si trovano in Italia. Non sarebbe ammissibile un potere di veto o d’indirizzo della Chiesa sulle leggi o sui provvedimenti del Governo.
Da questa norma è stato tratto il fondamentale principio di laicità: lo Stato, senza essere indifferente rispetto alle religioni, deve garantire a tutte pari libertà.
I rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi, firmati nel 1929, che comprendono un Trattato (che ha istituito la Città del Vaticano), una Convenzione finanziaria e un Concordato (il quale è stato modificato nel 1984 e prevede, tra le altre cose, la validità del matrimonio cattolico per lo Stato italiano e l’insegnamento facoltativo della religione cattolica nelle scuole). Una semplice legge non può modificare questi patti: occorre un nuovo accordo con la Chiesa oppure una legge costituzionale (vedi art. 138).
Una legge può obbligare gli studenti che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica a seguire un altro corso?
Sent. Corte cost. 203/1989
Lo Stato è obbligato, in forza dell’Accordo con la Santa Sede, ad assicurare l’insegnamento di religione cattolica. Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l’esercizio del diritto di avvalersene crea l’obbligo scolastico di frequentarlo.
Per quanti decidano di non avvalersene l’alternativa è uno stato di non-obbligo. La previsione infatti di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà costituzionale di religione.
Sent. Corte cost. 13/1991
Non è pertanto da vedere nel minore impegno o addirittura nel disimpegno scolastico dei non avvalentisi una causa di disincentivo per le future scelte degli avvalentisi, dato che le famiglie e gli studenti che scelgono l’insegnamento di religione cattolica hanno motivazioni di tale serietà da non essere scalfite dall’offerta di opzioni diverse […] Alla stregua dell’attuale organizzazione scolastica è innegabile che lo “stato di non-obbligo” può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall’edificio della scuola.
L’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è in contrasto con il principio di laicità?
Sent. Cons. St. 556/2006
Ora è evidente che in Italia, il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l’origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell’autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana […] Non si può però pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come ad una suppellettile, oggetto di arredo, e neppure come ad un oggetto di culto; si deve pensare piuttosto come ad un simbolo idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato.
Sent. “Lautsi” della Corte europea dei diritti dell’uomo, 2011
It is true that by prescribing the presence of crucifixes in State-school classrooms – a sign which, whether or not it is accorded in addition a secular symbolic value, undoubtedly refers to Christianity – the regulations confer on the country’s majority religion preponderant visibility in the school environment. That is not in itself sufficient, however, to denote a process of indoctrination on the respondent State’s part […] A crucifix on a wall is an essentially passive symbol and this point is of importance in the Court’s view, particularly having regard to the principle of neutrality (see paragraph 60 above). It cannot be deemed to have an influence on pupils comparable to that of didactic speech or participation in religious activities.
Il commento all’articolo è tratto dal libro “Una lettura guidata della Carta costituzionale”, a cura di Alessandro Basilico con la collaborazione di Gherardo Colombo, progettato e pubblicato dalla Fondazione Roberto Franceschi Onlus per le scuole e la cittadinanza.
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