Statuto della Fondazione Roberto Franceschi O.N.L.U.S.
ART. 1
DENOMINAZIONE E SEDE
È
costituita la FONDAZIONE ROBERTO FRANCESCHI-ONLUS, voluta dalla madre,
dal padre e dalla sorella di Roberto, studente ventenne della
Università Bocconi di Milano, colpito a morte il 23 gennaio 1973 da un
proiettile di pistola Beretta calibro 7,65 in dotazione alla Polizia
che presidiava l'Università. La giustizia penale non è stata in grado
di individuare e punire l'autore del delitto, nonostante la sua
appartenenza alle forze dell'ordine e lunghi anni di processi; la
giustizia civile ha però condannato il Ministero dell'Interno al
pagamento di una somma di denaro per risarcire il danno.
Non esiste ovviamente moneta che possa risarcire il danno di una
giovane vita perduta, ma questo denaro costituisce lo strumento con il
quale la Fondazione si propone di sostenere l'attività di giovani
studiosi delle generazioni successive a quella di Roberto, per dare
testimonianza dell'intelligenza riflessiva e fortemente morale che ha
distinto i suoi studi brillanti già negli anni del Liceo, indicando il
percorso ideale, di forte impegno intellettuale e sociale, che egli
avrebbe voluto seguire nella sua vita.
ART. 2
SCOPO - OGGETTO
La Fondazione ha lo scopo di promuovere nell'ambito territoriale
della Repubblica Italiana e all'Estero attività di tutela dei diritti
civili mediante lo studio, la ricerca e la documentazione in campo
storico, sociale, economico e politico, con particolare, ma non
esclusivo riguardo ai movimenti di emancipazione in senso democratico e
antifascista dei giovani, degli studenti, delle donne e dei cittadini
in genere.
La Fondazione pertanto effettuerà operazioni di beneficenza
attraverso l'erogazione di borse di studio a studenti europei o
extraeuropei o il sostegno di progetti di solidarietà sociale in favore
di soggetti che non hanno accesso a diritti civili.
In relazione a ciò, la Fondazione si propone di offrire alla
comunità un contributo di iniziative culturali e occasioni di
riflessione critica sui valori della società civile e sulle
problematiche dell'individuo, attraverso:
- l'erogazione di borse di studio e premi di laurea a studenti meritevoli delle Università milanesi e lombarde ed in particolare della Università Bocconi e della Università degli studi di Milano;
- il sostegno e la partecipazione ad attività didattiche congeniali tramite la collaborazione con istituzioni scolastiche, fra cui la Scuola Media Statale Roberto Franceschi di Milano;
- la promozione, la cura e l'edizione, anche in concorso con altri, di pubblicazioni specializzate;
- l'organizzazione di convegni, di seminari, di mostre e di ogni altra manifestazione culturale idonea.
- lo studio e la realizzazione, anche in collaborazione con altri, di progetti di sviluppo sociale e di affrancamento dei diritti civili.
ART. 3
DURATA
La durata della Fondazione è illimitata.
ART. 4
PATRIMONIO
Il patrimonio
della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale e dagli altri
beni conferiti dai Fondatori in sede di costituzione, indicati
nell'atto costitutivo, nonché dai beni mobili ed immobili in seguito
acquisiti dalla Fondazione a qualsiasi titolo.
La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo
indiretto,utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore
di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura.
La Fondazione dovrà:
- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative
di utilità sociale o a fini di pubblica utilità e che si ispirino ai
medesimi valori di libertà e democrazia e professino ferma opposizione
a qualsiasi forma di dittatura e oppressione dell'uomo, sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della Legge
23 dicembre 1996 n. 662, diversa destinazione imposta dalla legge;
- redigere il bilancio o rendiconto annuale
ART. 5
PROVENTI
proventi della Fondazione sono costituiti:
a. dai redditi del proprio patrimonio;
b. dai benefici derivanti dall'effettuazione delle attività
istituzionali della Fondazione, sia in via diretta che in via
indiretta;
c. dalle contribuzioni, lasciti e donazioni che le perverranno in qualsiasi forma ed a qualunque titolo.
d. da contributi di enti pubblici e di agenzie internazionali destinati alle attività proprie della fondazione.
ART. 6
ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della Fondazione:
1. il Consiglio di amministrazione;
2. il Presidente;
3. il Comitato Scientifico.
ART. 7
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE
Il Consiglio di amministrazione è costituito da un numero di membri variabile da tre a quindici.
Del Consiglio di amministrazione fanno parte a vita i tre Fondatori.
Gli altri Consiglieri durano in carica un triennio e sono
rieleggibili. Alla loro elezione provvedono i Consiglieri vitalizi con
deliberazione presa a maggioranza.
I Consiglieri vitalizi si riservano altresì il diritto,per
l'ipotesi di morte, dimissioni o altra causa di cessazione dalla
carica, di designare ciascuno il proprio successore, come Consigliere,
la cui carica avrà pure durata vitalizia.
Qualora un Consigliere vitalizio cessi dalla propria carica per
qualunque ragione senza aver provveduto alla designazione del proprio
successore vitalizio, vi provvederà, al suo posto, il più anziano dei
Consiglieri vitalizi.
ART. 8
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONI
Il Consiglio di
amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione
del Presidente da farsi mediante lettera raccomandata a. r. spedita
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in
caso di urgenza, con telegramma, telex o telefax inviato almeno tre
giorni prima.
Il Consiglio adotta le deliberazioni che considera necessarie ed
opportune per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e per il
funzionamento della Fondazione.
In particolare esso delibera:
a) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo
b) su tutto quanto concerne i rapporti con i terzi ed in
particolare sui contratti da stipularsi nell'interesse della
Fondazione;
c) sulla elezione del Comitato Scientifico;
d) sulle modifiche del presente statuto;
e) sui programmi delle attività espositive e culturali;
f) sullo scioglimento della Fondazione e sulle modalità
della liquidazione
Il Consiglio, tenuto conto delle possibilità del bilancio,
autorizza le iniziative scientifiche e culturali da perseguirsi dalla
Fondazione secondo gli indirizzi elaborati dal Comitato Scientifico.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la
maggioranza dei voti dei suoi componenti; in caso di parità prevale il
voto di chi presiede
ART. 9
PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la direzione della Fondazione e cura l'esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio. A lui spetta la rappresentanza
legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, con
facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e
procuratori alle liti.
In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di
competenza del Consiglio di amministrazione, salvo la ratifica da parte
di questo nella sua prima riunione successiva
Il Consiglio di amministrazione può comunque delegare in via
continuativa al Presidente o ad altri suoi membri, in tutto od in
parte, i propri poteri.
In caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del
Presidente, le sue funzioni saranno esercitate da altro membro del
Consiglio appositamente designato dal Consiglio stesso.
ART. 10
COMITATO SCIENTIFICO – COMPOSIZIONE E FUNZIONI
Il
Comitato Scientifico ha funzioni consultive ed è composto da un numero
di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di quindici.
- Fa parte di diritto del Comitato Scientifico il Presidente del
Consiglio di amministrazione, che lo presiede,o, in sua vece, un
Consigliere dallo stesso designato.
- I componenti del Comitato Scientifico durano in carica cinque
anni, sono rieleggibili e sono scelti fra studiosi che, per la loro
attività di ricerca o per le funzioni svolte, risultino in possesso dei
requisiti rispondenti alle finalità della Fondazione. La loro carica è
gratuita.
ART. 11
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI
Per tutto quanto non espressamente disposto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si intendono richiamate le norme vigenti in materia di Fondazioni private e riconosciute.








