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Statuto della Fondazione Roberto Franceschi O.N.L.U.S.

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita la FONDAZIONE ROBERTO FRANCESCHI-ONLUS, voluta dalla madre, dal padre e dalla sorella di Roberto, studente ventenne della Università Bocconi di Milano, colpito a morte il 23 gennaio 1973 da un proiettile di pistola Beretta calibro 7,65 in dotazione alla Polizia che presidiava l'Università. La giustizia penale non è stata in grado di individuare e punire l'autore del delitto, nonostante la sua appartenenza alle forze dell'ordine e lunghi anni di processi; la giustizia civile ha però condannato il Ministero dell'Interno al pagamento di una somma di denaro per risarcire il danno.

Non esiste ovviamente moneta che possa risarcire il danno di una giovane vita perduta, ma questo denaro costituisce lo strumento con il quale la Fondazione si propone di sostenere l'attività di giovani studiosi delle generazioni successive a quella di Roberto, per dare testimonianza dell'intelligenza riflessiva e fortemente morale che ha distinto i suoi studi brillanti già negli anni del Liceo, indicando il percorso ideale, di forte impegno intellettuale e sociale, che egli avrebbe voluto seguire nella sua vita.

ART. 2

SCOPO - OGGETTO

La Fondazione ha lo scopo di promuovere nell'ambito territoriale della Repubblica Italiana e all'Estero attività di tutela dei diritti civili mediante lo studio, la ricerca e la documentazione in campo storico, sociale, economico e politico, con particolare, ma non esclusivo riguardo ai movimenti di emancipazione in senso democratico e antifascista dei giovani, degli studenti, delle donne e dei cittadini in genere.
La Fondazione pertanto effettuerà operazioni di beneficenza attraverso l'erogazione di borse di studio a studenti europei o extraeuropei o il sostegno di progetti di solidarietà sociale in favore di soggetti che non hanno accesso a diritti civili.

In relazione a ciò, la Fondazione si propone di offrire alla comunità un contributo di iniziative culturali e occasioni di riflessione critica sui valori della società civile e sulle problematiche dell'individuo, attraverso:

  • l'erogazione di borse di studio e premi di laurea a studenti meritevoli delle Università milanesi e lombarde ed in particolare della Università Bocconi e della Università degli studi di Milano;
  • il sostegno e la partecipazione ad attività didattiche congeniali tramite la collaborazione con istituzioni scolastiche, fra cui la Scuola Media Statale Roberto Franceschi di Milano; 
  • la promozione, la cura e l'edizione, anche in concorso con altri, di pubblicazioni specializzate; 
  • l'organizzazione di convegni, di seminari, di mostre e di ogni altra manifestazione culturale idonea. 
  • lo studio e la realizzazione, anche in collaborazione con altri, di progetti di sviluppo sociale e di affrancamento dei diritti civili.

ART. 3

DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

ART. 4

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale e dagli altri beni conferiti dai Fondatori in sede di costituzione, indicati nell'atto costitutivo, nonché dai beni mobili ed immobili in seguito acquisiti dalla Fondazione a qualsiasi titolo.
La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto,utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
La Fondazione dovrà:
- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità e che si ispirino ai medesimi valori di libertà e democrazia e professino ferma opposizione a qualsiasi forma di dittatura e oppressione dell'uomo, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, diversa destinazione imposta dalla legge;
- redigere il bilancio o rendiconto annuale

ART. 5

PROVENTI

proventi della Fondazione sono costituiti:

a. dai redditi del proprio patrimonio;
b. dai benefici derivanti dall'effettuazione delle attività istituzionali della Fondazione, sia in via diretta che in via indiretta;
c. dalle contribuzioni, lasciti e donazioni che le perverranno in qualsiasi forma ed a qualunque titolo.
d. da contributi di enti pubblici e di agenzie internazionali destinati alle attività proprie della fondazione.

ART. 6

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:
1. il Consiglio di amministrazione;
2. il Presidente;
3. il Comitato Scientifico.

ART. 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

Il Consiglio di amministrazione è costituito da un numero di membri variabile da tre a quindici.
Del Consiglio di amministrazione fanno parte a vita i tre Fondatori.
Gli altri Consiglieri durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Alla loro elezione provvedono i Consiglieri vitalizi con deliberazione presa a maggioranza.
I Consiglieri vitalizi si riservano altresì il diritto,per l'ipotesi di morte, dimissioni o altra causa di cessazione dalla carica, di designare ciascuno il proprio successore, come Consigliere, la cui carica avrà pure durata vitalizia.
Qualora un Consigliere vitalizio cessi dalla propria carica per qualunque ragione senza aver provveduto alla designazione del proprio successore vitalizio, vi provvederà, al suo posto, il più anziano dei Consiglieri vitalizi.

ART. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONI

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente da farsi mediante lettera raccomandata a. r. spedita almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, con telegramma, telex o telefax inviato almeno tre giorni prima.
Il Consiglio adotta le deliberazioni che considera necessarie ed opportune per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e per il funzionamento della Fondazione.
In particolare esso delibera:
a) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo
b) su tutto quanto concerne i rapporti con i terzi ed in particolare sui contratti da stipularsi nell'interesse della Fondazione;
c) sulla elezione del Comitato Scientifico;
d) sulle modifiche del presente statuto;
e) sui programmi delle attività espositive e culturali;
f) sullo scioglimento della Fondazione e sulle modalità
della liquidazione

Il Consiglio, tenuto conto delle possibilità del bilancio, autorizza le iniziative scientifiche e culturali da perseguirsi dalla Fondazione secondo gli indirizzi elaborati dal Comitato Scientifico.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la maggioranza dei voti dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede

ART. 9

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la direzione della Fondazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. A lui spetta la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione successiva
Il Consiglio di amministrazione può comunque delegare in via continuativa al Presidente o ad altri suoi membri, in tutto od in parte, i propri poteri.
In caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate da altro membro del Consiglio appositamente designato dal Consiglio stesso.

ART. 10

COMITATO SCIENTIFICO – COMPOSIZIONE E FUNZIONI

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive ed è composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di quindici.
- Fa parte di diritto del Comitato Scientifico il Presidente del Consiglio di amministrazione, che lo presiede,o, in sua vece, un Consigliere dallo stesso designato.
- I componenti del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e sono scelti fra studiosi che, per la loro attività di ricerca o per le funzioni svolte, risultino in possesso dei requisiti rispondenti alle finalità della Fondazione. La loro carica è gratuita.

ART. 11

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente disposto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si intendono richiamate le norme vigenti in materia di Fondazioni private e riconosciute.

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